Ucraina: il Consiglio federale attua il 18° pacchetto di sanzioni dell’UE
Berna, 29.10.2025 — Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle ulteriori misure del 18° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) nei confronti della Russia e alle misure adottate nei confronti della Bielorussia. Le nuove disposizioni si concentrano sui settori dei beni, della finanza e dell’energia ed entrano in vigore il 30 ottobre 2025.
In risposta al protrarsi della guerra della Russia contro l’Ucraina, il 18 luglio 2025 l’UE ha imposto nuove misure nei confronti della Russia nell’ambito del 18° pacchetto di sanzioni. Il DEFR aveva già adottato i provvedimenti del 18° pacchetto di sanzioni rientranti nella sua sfera di competenza lo scorso 12 agosto sottoponendo altre 14 persone fisiche e 41 fra imprese e organizzazioni al blocco degli averi e al divieto di mettere a disposizione averi. Inoltre, erano stati imposti divieti di acquisto, vendita e fornitura di servizi nei confronti di 105 nuove navi provenienti da Paesi terzi, erano state introdotte misure di controllo delle esportazioni più severe nei confronti di 26 nuove entità ed era stato abbassato il limite massimo di prezzo per il greggio russo.
Misure relative ai beni
La decisione del 29 ottobre 2025 inasprisce ulteriormente le limitazioni all’esportazione per i beni destinati al rafforzamento dell’industria e per quelli destinati al rafforzamento militare e tecnologico della Russia. Tra gli altri, sono ora inclusi gli additivi per carburanti, nonché alcuni metalli e materie plastiche. Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha introdotto un nuovo meccanismo amministrativo per combattere in modo ancora più efficace l’elusione attraverso Paesi terzi. In particolare, la SECO può informare gli esportatori di eventuali operazioni di elusione, facendo sì che le esportazioni vengano automaticamente assoggettate all’obbligo di autorizzazione e controllate dalla SECO stessa.
Misure in ambito finanziario
Il 29 ottobre il Consiglio federale ha trasformato il divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria per il traffico dei pagamenti, che si applicava già a 23 banche, in un divieto totale di transazioni e lo ha esteso ad altre 22 banche russe. Dal 4 marzo 2022 sono vietati gli investimenti in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund (RDIF). Anche questo provvedimento è stato inasprito. Tutte le transazioni con il RDIF, i suoi fondi secondari e le sue società sono ora vietate per limitare ulteriormente l’accesso della Russia ai mercati finanziari globali e alle valute estere. Tuttavia, per il momento il Consiglio federale ha deciso di non sottoporre alla stessa misura due banche regionali cinesi soggette a un divieto di transazioni nell’UE. Infatti, non ci sono prove di attività di istituti finanziari svizzeri con queste due banche regionali. Il DEFR continuerà a monitorare la situazione e informerà nuovamente il Consiglio federale in caso di nuovi sviluppi.
Misure nel settore dell’energia
Il 29 ottobre il Consiglio federale ha deciso di vietare anche l’importazione da Paesi terzi di prodotti petroliferi raffinati derivanti dal greggio russo. L’obiettivo è impedire che il greggio russo raggiunga indirettamente la Svizzera. Le importazioni da Canada, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti sono escluse dal divieto. Anche i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati sottoposti a un divieto di transazioni. In questo modo si intende impedire il completamento, l’esercizio, la manutenzione e ogni uso futuro dei due gasdotti. Sono possibili deroghe, ad esempio per i servizi di manutenzione periodica volti a prevenire rischi ambientali e di sicurezza.
Altre misure
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di introdurre misure per proteggere la Svizzera da procedimenti arbitrali illegali nell’ambito di accordi bilaterali sugli investimenti, in particolare nel caso di procedimenti avviati da imprese e persone fisiche russe. Di conseguenza, non saranno riconosciute né eseguite, ad esempio, le decisioni arbitrali emesse al di fuori della Svizzera o dello Spazio economico europeo (SEE) che potrebbero portare a soddisfare pretese avanzate da persone sanzionate. La Svizzera potrà inoltre chiedere un risarcimento per i danni subiti nell’ambito di controversie tra investitori e Stato.
Mandato di verifica sul 12° pacchetto di sanzioni
Il 18 dicembre 2023 l’UE aveva emanato il 12° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Il Consiglio nazionale aveva aderito al pacchetto il 31 gennaio 2024. Tuttavia, aveva deciso di non introdurre nell’immediato l’obbligo di notifica per determinati trasferimenti di denaro dall’UE, bensì di sottoporre la questione a un esame approfondito (news.admin.ch/it/nsb?id=99902). Al termine dell’esame, nella riunione del 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di non adottare tale obbligo.
Misure nei confronti della Bielorussia
In aggiunta al 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 18 luglio 2025 l’UE ha emanato ulteriori provvedimenti nei confronti della Bielorussia, Paese che continua a essere coinvolto nella guerra russa contro l’Ucraina. Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di aderire pienamente ai provvedimenti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 30 ottobre 2025. Con questa decisione il Consiglio federale armonizza ulteriormente il regime di sanzioni nei confronti della Bielorussia con quello applicato alla Russia. L’obiettivo è rafforzare l’effetto delle misure e contrastarne l’elusione.