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Comunicato stampaPubblicato il 14 maggio 2025

Ucraina: il Consiglio federale attua il 16° pacchetto di sanzioni dell’UE

Berna, 14.05.2025 — Come deciso dal Consiglio federale il 14 maggio 2025, la Svizzera si associa alle misure del 16° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE). Le nuove misure entrano in vigore il 15 maggio 2025. Già lo scorso 4 marzo, 48 persone fisiche, 35 imprese e 74 navi erano state aggiunte alla lista delle sanzioni svizzere nei confronti della Russia. Allo stesso tempo, il Consiglio federale estende le sanzioni contro la Bielorussia.

In risposta al protrarsi dell’aggressione militare e alle continue azioni destabilizzanti della Russia che minano l’integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, il 24 febbraio 2025, giorno del terzo anniversario della guerra, l’UE ha adottato il 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il 4 marzo 2025 il DEFR ha provveduto, come da sua competenza, a sanzionare per conto della Svizzera altre 48 persone fisiche, 35 imprese e 74 navi.

Nella seduta del 14 maggio 2025il Consiglio federale ha deciso di aderire alle restanti misure del 16° pacchetto di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia rilevanti per la Svizzera, rafforzandone così l’efficacia. Il Consiglio federale si è associato anche alle sanzioni adottate dall’UE nei confronti della Bielorussia.

Misure in ambito commerciale e nel settore dell’energia

Vengono inasprite le limitazioni all’esportazione di beni a duplice impiego e di beni destinati al rafforzamento militare e tecnologico. Ad esempio, a causa del loro impiego militare, i minerali di cromo sono ora soggetti al divieto di esportazione verso la Russia. L’elenco dei beni destinati a rafforzare l’industria russa è in fase di ampliamento al fine di includere altri prodotti, tra cui quelli chimici. È inoltre stato introdotto il divieto di acquistare e importare alluminio greggio dalla Russia.

Nel settore dell’energia, il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto di esportazione di determinati software. Sono ora vietate anche l’esportazione in Russia di software per la prospezione di petrolio e gas naturale nonché la fornitura di beni e servizi per il completamento di progetti russi legati al petrolio greggio.

Divieti relativi ai territori designati

Il Consiglio federale estende alcuni provvedimenti ai cosiddetti «territori designati» (Crimea, Sebastopoli e altri territori ucraini non controllati dal governo ucraino). D’ora in poi i divieti nei confronti della Russia nei settori dei servizi e dei software si applicano anche ai territori designati.

Divieti di attività e servizi

Il Consiglio federale ha vietato qualsiasi transazione con alcuni porti, chiuse e aeroporti russi. Ciò è dovuto al fatto che queste infrastrutture sono coinvolte nel trasporto di droni, missili e beni a sostegno della guerra russa contro l’Ucraina. Le attività umanitarie non sottostanno al divieto.

Il Consiglio federale ha deciso di estendere il divieto ai servizi. D’ora in poi è vietata anche la fornitura di prestazioni di ingegneria civile a favore del governo russo o di persone giuridiche russe.

Protezione delle persone e delle imprese svizzere

Per una maggiore tutela delle imprese svizzere, il Consiglio federale ha esteso la base giuridica che consente loro di far valere le richieste di risarcimento danni contro partner contrattuali russi davanti ai tribunali svizzeri. Allo stesso tempo, è aumentata la protezione giuridica per le persone e le aziende svizzere anche in relazione ai territori designati.

Inoltre, il Consiglio federale introduce la regola del forum-necessitatis, secondo la quale i tribunali svizzeri possono eccezionalmente decidere su una richiesta di risarcimento danni anche se il diritto svizzero non prevede la competenza in materia, a condizione che il caso abbia una sufficiente connessione con la Svizzera.

Altre misure

L’attuale divieto di trasporto aereo viene esteso. Viene infatti creata una nuova base giuridica per la designazione di alcune compagnie aeree di Paesi terzi che operano voli nazionali in Russia o consegnano beni per la navigazione aerea a compagnie aeree russe sanzionate. Sono previste eccezioni per le situazioni di emergenza.

A causa delle differenze nelle disposizioni doganali tra la Svizzera e l’UE, non saranno adottati i divieti relativi allo stoccaggio temporaneo di greggio e prodotti petroliferi russi e al loro trasferimento in zona franca. Sia lo stoccaggio temporaneo che la procedura di zona franca sono disposizioni doganali specifiche dell’UE. Il diritto doganale svizzero non prevede procedure paragonabili allo stoccaggio temporaneo. Di conseguenza, tali disposizioni non possono essere applicate in Svizzera.

Nuovi provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Il 24 febbraio 2025 l’UE ha adottato ulteriori misure contro la Bielorussia a seguito del costante coinvolgimento di quest’ultima nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Il Consiglio federale ha deciso di aderire anche a questi provvedimenti, che comprendono limitazioni più severe delle esportazioni nonché il divieto di importare alluminio greggio bielorusso. L’obiettivo è armonizzare ulteriormente le sanzioni nei confronti della Bielorussia con quelle nei confronti della Russia, al fine di prevenire pratiche illegali come l’aggiramento.

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