Procedimenti civili internazionali: agevolata la comunicazione elettronica
Berna, 05.11.2025 — Chi parteciperà dalla Svizzera a un procedimento civile estero potrà essere interrogato o sentito, mediante conferenza audio o video, senza autorizzazione delle autorità. Nella seduta del 5 novembre 2025 il Consiglio federale ha approvato la nuova dichiarazione della Svizzera alla Convenzione dell’Aia sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA70) e ha posto in vigore al 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
In futuro sarà più semplice impiegare mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili internazionali. Nella seduta del 5 novembre 2025 il Consiglio federale ha approvato la nuova dichiarazione numero 5 della Svizzera alla CLA 07 e nel contempo ha posto in vigore al 1° gennaio 2026 le pertinenti disposizioni della LDIP. In tal modo attua una decisione del Paralmento del 20 dicembre 2024 relativa alla mozione 20.4266 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.
Secondo il diritto vigente, per interrogare o sentire mediante conferenza audio o video una persona in Svizzera nel quadro di un procedimento civile estero è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale di giustizia. Con l’avanzare della digitalizzazione questa disposizione risulta onerosa.
In futuro, le persone potranno dunque essere interrogate e sentite mediante conferenza audio o video senza richiedere previamente l’autorizzazione delle autorità. Devono tuttavia essere soddisfatte determinate condizioni a tutela della sovranità svizzera e dell’interessato. Una di queste condizioni è ad esempio una pertinente comunicazione alle autorità svizzere di modo che la competente autorità cantonale di assistenza giudiziaria possa partecipare alla conferenza audiovisiva se lo desidera.
Le persone interessate continuano a godere di determinati diritti, ad esempio quello di essere interrogate nella loro lingua madre. Inoltre, resta invariata la condizione secondo la quale l'interessato deve acconsentire a partecipare all'interrogatorio o all'audizione. In futuro la disposizione comprenderà anche audizioni al di fuori della procedura probatoria, ad esempio in merito ad istanze avanzate dalle parti del procedimento, e sarà applicabile anche agli Stati non aderenti alla CLA07.