Il Consiglio federale mette in vigore il riveduto diritto in materia di prodotti da costruzione con effetto al 1º ottobre 2014

Berna, 27.08.2014 - Il diritto federale in materia di prodotti da costruzione viene adeguato al nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Dopo che nel mese di marzo del 2014 le Camere federali avevano adottato la nuova legge sui prodotti da costruzione, in occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato la pertinente ordinanza d’esecuzione e posto in vigore entrambi gli atti con effetto al 1º ottobre 2014.

Il diritto federale in materia di prodotti da costruzione (legge sui prodotti da costruzione e relativa ordinanza) disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione. Il diritto vigente in materia di prodotti da costruzione risale al 2001 e si fonda sulla direttiva 89/106/CEE del 1988. Il 1º luglio 2013 questa direttiva è stata sostituita interamente dal regolamento europeo numero 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR). Con la nuova disposizione europea sono stati necessari un adeguamento della legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione al CPR e una successiva revisione del capitolo sui prodotti da costruzione nell'Accordo bilaterale con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR).

L'obiettivo della revisione totale del diritto in materia di prodotti da costruzione era preservare i vantaggi dell'ARR di cui beneficia la Svizzera. L'ARR si prefigge di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio e garantisce all'economia svizzera lo scambio transfrontaliero di prodotti da costruzione alle stesse condizioni. Gli esportatori ottengono accesso equo al mercato interno dei prodotti da costruzione, poiché vengono meno prove doppie, costi supplementari, ritardi e svantaggi concorrenziali. Inoltre, l'ARR offre agli organi svizzeri di valutazione della conformità la possibilità di posizionarsi su un mercato europeo per le prove e le certificazioni di prodotti. Infine, anche gli utilizzatori dei prodotti da costruzione beneficiano dell'apertura del mercato avvenuta grazie all'ARR a seguito di un notevole ampliamento dell'offerta di prodotti, di tempi di introduzione dei prodotti sul mercato più veloci e della concorrenza nel settore.

Il riveduto diritto in materia di prodotti da costruzione dovrebbe ridurre gli oneri degli operatori economici, accrescere la trasparenza, garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto nonché semplificare le procedure. Inoltre dovrebbe rendere la vigilanza sul mercato più efficace e adattarla in modo efficiente ai requisiti europei nonché fornire un importante contributo alla sicurezza e sostenibilità delle opere di costruzione.

Il 21 marzo 2014 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno licenziato definitivamente nella votazione finale la riveduta legge sui prodotti da costruzione. Con la riveduta ordinanza sui prodotti da costruzione il Consiglio federale precisa le singole disposizioni della legge e definisce le deleghe ivi previste. La legge e l'ordinanza rappresentano un tutt'uno finalizzato al recepimento del CPR in Svizzera.

Al centro della legislazione sui prodotti da costruzione stanno le informazioni relative alle prestazioni di un prodotto da costruzione. Il fabbricante redige d'ora in poi una dichiarazione di prestazione in cui descrive le prestazioni del prodotto da costruzione, vale a dire spiega «cosa può fare il prodotto» in modo tale che l'utilizzatore possa desumere per quali scopi il prodotto può essere impiegato nell'opera di costruzione. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata.


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