La Corte EDU chiede garanzie prima del trasferimento di una famiglia afghana in Italia

Berna, 04.11.2014 - Il trasferimento di una famiglia afghana di otto persone in Italia, Paese competente per l’esame della domanda d’asilo in virtù del regolamento Dublino, è ammissibile. Prima la Svizzera deve tuttavia ottenere dall’Italia la garanzia che i bambini siano assistiti in modo conforme alla loro età e che sia mantenuta l’unità della famiglia. Lo ha constatato con 14 voti contro 3 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella sentenza pronunciata oggi a Strasburgo. L’Ufficio federale di giustizia (UFG), che rappresenta la Svizzera dinnanzi alla Corte EDU, ha preso atto con interesse della sentenza. Ora l’Ufficio federale della migrazione (UFM) chiederà all’Italia le pertinenti garanzie.

La famiglia afghana era giunta in Svizzera nel novembre del 2011 attraverso l'Italia e l'Austria. L'UFM non era entrato nel merito della domanda d'asilo ordinando il trasferimento in Italia in virtù del regolamento Dublino. L'Italia aveva esplicitamente riconosciuto la sua competenza per la procedura d'asilo, assicurando di mettere a disposizione un alloggio adatto alle esigenze della famiglia. Dopo la conferma della decisione d'allontanamento da parte del Tribunale amministrativo federale, il 10 maggio 2012 la famiglia afghana ha presentato ricorso dinnanzi alla Corte EDU per violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). La Corte EDU ha conferito effetto sospensivo al ricorso, imponendo alle autorità svizzere di non trasferire la famiglia afghana in Italia per la durata del procedimento.

Il 24 settembre 2013 la Camera competente della Corte EDU ha deferito il caso alla Grande Camera. Un caso può essere trasferito alla Grande Camera se solleva un'importante questione d'interpretazione della CEDU o se la decisione può scostarsi da una sentenza precedente della Corte EDU. La Grande Camera ha ora constatato che il trasferimento in Italia violerebbe il divieto di tortura o di trattamenti o pene inumani o degradanti (art. 3 CEDU) se la Svizzera non chiede prima all'Italia garanzie in merito a un'assistenza dei bambini conforme alla loro età e al mantenimento dell'unità della famiglia. Negli altri due punti la Grande Camera ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

La sentenza della Grande Camera si scosta dalle sentenze precedenti della Corte EDU, dato che in casi simili sono finora stati respinti, in quanto irricevibili, tutti i ricorsi interposti contro il trasferimento in Italia in virtù del regolamento Dublino e non è stato chiesto l'ottenimento di garanzie. Le autorità svizzere analizzeranno la sentenza ed esamineranno le misure da adottare in caso di trasferimento di famiglie in virtù del regolamento Dublino, al fine di garantire un trasferimento conforme alla CEDU.


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