Il Consiglio federale impone nuovi obblighi ai depositi doganali

Berna, 18.11.2015 - In data odierna il Consiglio federale ha deciso prescrizioni più severe per i depositi doganali. Ciò permette all’Amministrazione federale delle dogane di controllare meglio l’entrata e l’uscita di merce presso i depositi. La relativa modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Mediante le modifiche dell’ordinanza sulle dogane decise in data odierna, il Consiglio federale attua la sua strategia in materia di depositi doganali, così come indicato nel messaggio del 6 marzo 2015 concernente la modifica della legge sulle dogane. Grazie alle nuove prescrizioni l’Amministrazione federale delle dogane può svolgere i propri controlli in modo più efficiente ed efficace. Le misure riguardano i termini d’esportazione, il regime d’esportazione e gli inventari.

La merce imposta all’esportazione e in seguito immagazzinata in un deposito doganale deve essere esportata entro sei mesi. L’Amministrazione federale delle dogane può prorogare il temine se vi sono motivi validi.

Al fine di distinguere tra la merce esportata all’estero e quella esportata verso un deposito doganale, nella dichiarazione doganale occorre indicare espressamente se l’esportazione avviene verso un deposito. È inoltre necessario dichiarare l’acquirente della merce. L’esportazione verso un deposito doganale è infatti ammessa solo se tale acquirente ha la propria sede o il proprio domicilio all’estero. Grazie a queste misure il Consiglio federale intende garantire la distinzione tra l’immissione in un deposito doganale e il regime d’esportazione (estero) nonché la verificabilità delle due procedure.

Il depositario deve tenere un inventario della merce imposta all’esportazione e immagazzinata in un deposito doganale nonché dei proprietari della merce. Dato che al posto dei classici capitali si investe sempre più in beni di elevato valore, nell’inventario per merci sensibili occorre indicare anche vino, sigari, autoveicoli, motocicli e mobili.

Grazie alle misure decise il Consiglio federale intende garantire, nei confronti delle autorità svizzere ed estere, la necessaria trasparenza per quanto riguarda la merce immagazzinata. Viene inoltre rafforzato il dispositivo della Svizzera relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Altri punti della revisione

La revisione riguarda anche altri due punti. Nell’ordinanza sulle dogane sono state riprese interamente le disposizioni relative agli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) contenute nell’accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Le esperienze fatte nell’ambito della concessione della qualifica di AEO hanno condotto ad altre piccole modifiche riguardanti l’osservanza degli standard di sicurezza nonché la sospensione e la revoca di tale qualifica.

Inoltre, nel quadro del regime di ammissione temporanea è necessario presentare una nuova dichiarazione doganale se vi è un cambiamento dello scopo d’impiego della merce o un trasferimento di proprietà. In questo modo si garantisce che l’obbligo di dichiarazione venga trasferito all’effettivo proprietario e la merce sia imposta sulla base del nuovo valore.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.


Indirizzo cui rivolgere domande

Michaela Schärer-Rickenbacher, vicedirettice,
capo della divisione principale Procedure ed esercizio, Direzione generale delle dogane,
Amministrazione federale delle dogane AFD
Tel. 058 462 65 03, michaela.schaerer@ezv.admin.ch

Hans Georg Nussbaum, capo della sezione Diritto, Direzione generale delle dogane,
Amministrazione federale delle dogane AFD
Tel. 058 462 65 88,
hans-georg.nussbaum@ezv.admin.ch



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Il Consiglio federale
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