La modifica del diritto in materia di consultazione entra in vigore il 1° aprile 2016

Berna, 11.03.2016 - L’11 marzo 2016 il Consiglio federale ha adottato la revisione dell’ordinanza sulla consultazione e deciso di porre in vigore il 1° aprile 2016 la modifica della legge sulla consultazione e dell’ordinanza. Le Camere federali avevano votato la modifica della legge sulla consultazione il 26 settembre 2014. L’ordinanza sulla consultazione è ora stata adeguata di conseguenza.

La modifica della legge sulla consultazione (LCo) comprende i seguenti punti principali:

  • non si distingue più tra «consultazioni» e «indagini conoscitive»: la distinzione concettuale viene abbandonata. D'ora in poi vi saranno unicamente procedure di consultazione. Le procedure da svolgere obbligatoriamente (art. 3 cpv. 1 LCo riveduta) sono indette in linea di principio dal Consiglio federale, mentre le procedure da svolgere facoltativamente (art. 3 cpv. 2 LCo riveduta) sono indette dai dipartimenti o dalla Cancelleria federale;

  • la procedura è disciplinata in modo uniforme; inoltre si apportano alcune precisazioni;

  • si introduce un obbligo di motivazione in caso di abbreviazione dei termini: il termine minimo legale è ora di tre mesi. È inoltre stabilito il prolungamento del termine minimo durante le vacanze e i giorni festivi. In caso di abbreviazione dei termini occorre motivare l'urgenza nei confronti dei destinatari della consultazione;

  • si rinuncia alla procedura svolta in forma di conferenza: le procedure in forma orale avranno soltanto carattere complementare rispetto a quelle svolte in forma scritta.

La legge riveduta stabilisce anche i casi in cui si può rinunciare a una procedura di consultazione (art. 3a LCo riveduta).

In seguito alla modifica della legge si è dovuta adeguare anche l'ordinanza sulla consultazione (OCo). I lavori di revisione sono stati eseguiti da un gruppo di lavoro interdipartimentale con il coinvolgimento di una rappresentanza dei Cantoni e della Conferenza dei governi cantonali. Le principali modifiche sono elencate qui appresso:

  • prima dell'indizione della procedura di consultazione, la Cancelleria federale esamina la documentazione quanto al rispetto delle disposizioni legali e alla completezza. La Cancelleria federale va sentita anche quando si intende rinunciare a una consultazione in virtù dell'articolo 3a della legge sulla consultazione riveduta (nuovo art. 4a dell'ordinanza sulla consultazione);

  • mediante una modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), al momento dell'elaborazione di un avamprogetto l'Amministrazione federale sarà tenuta a coinvolgere i Cantoni (o eventualmente i Comuni, le città e le regioni di montagna) per valutare le questioni legate all'attuazione (nuovo art. 15a OLOGA). In tal modo si tiene conto della raccomandazione di un gruppo di lavoro della Confederazione e dei Cantoni che si è occupato di misure volte a migliorare l'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni.

Il testo dell'ordinanza è inoltre stato adeguato in modo puntuale alla modifica della legge.

La modifica dell'ordinanza sulla consultazione è stata oggetto di una procedura di consultazione svoltasi tra il 1° luglio 2015 e il 23 ottobre 2015. In linea di principio le modifiche proposte sono state approvate.


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